Iscrizione al ruolo della CCIAA
I criteri per l’iscrizione al Ruolo agenti e rappresentanti
di commercio, istituito presso ciascuna Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura, sono stabiliti dalla legge
03.05.1985, n. 204 (G.U. n. 119 del 22.05.1985) concernente Disciplina dell’attività di
agente e rappresentante di commercio e il relativo Decreto
Ministeriale 21.08.1985 (G.U. n. 212 del 09.09.1985) Norme di attuazione della
Legge 03.05.1985, n. 204.
La domanda di iscrizione va
presentata alla Commissione istituita presso la Camera di Commercio della
Provincia di residenza. Molte Camere di Commercio stanno recependo la
sentenza della Corte Europea la quale ha stabilito la libera circolazione,
per gli stati membri della Comunità Europea, degli agenti di commercio.
Pertanto può essere effettuata l'iscrizione direttamente al Registro
Imprese della CCIAA senza dover effettuare l'iscrizione al Ruolo Agenti.
(Informasi presso la propria CCIAA).
SOGGETTI ABILITATI AD ESERCITARE L’ATTIVITÀ DI
AGENZIA COMMERCIALE (persone fisiche/società) |
SOGGETTI NON ABILITATI AD ESERCITARE L’ATTIVITÀ DI
AGENZIA COMMERCIALE (persone
fisiche/società) |
agente di commercio |
mediatore |
rappresentante di commercio |
procacciatore di affari |
subagente |
commissionario |
agente per la tentata vendita |
dipendente |
agente con deposito |
agente di assicurazione |
agente che commercia anche in proprio |
agente immobiliare |
agente che vende a privati consumatori che
acquistano per uso proprio |
agenzia di viaggi e turismo |
|
raccomandatario
marittimo |
REQUISITI
PER ISCRIVERSI - ART. 5, L. 204/1985: il soggetto deve essere
in possesso dei seguenti requisiti:
1. REQUISITI DI CARATTERE
FORMALE:
- essere cittadino italiano o cittadino di uno
degli stati membri della comunità europea ovvero straniero residente nel
territorio della repubblica italiana;
- godere dell’esercizio dei diritti civili;
- non svolgere:
- attività in qualità di dipendente presso:
persone o associazioni o enti pubblici o privati;
- attività per la quale è prescritta obbligatoriamente l’iscrizione
nei ruoli dei mediatori;
- aver assolto la scuola dell’obbligo conseguendo
il relativo titolo;
- non essere interdetto o inabilitato, né
fallito;
- non essere condannato (con sentenza passata in giudicato):
- per delitti contro:
- la pubblica amministrazione;
- l’amministrazione della giustizia;
- la fede e l’economia pubblica;
- l’industria e il commercio;
- per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione,
truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto
non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non
inferiore nel minimo a 2 anni e nel massimo a 5 anni, salvo che non
sia intervenuta la riabilitazione.
N.B.: qualora ci sia stata
sospensione condizionale della pena, permane il diritto all’iscrizione
a ruolo o la non cancellazione dal ruolo stesso.
DEPENALIZZAZIONE DEI REATI MINORI: il D.Lgs. 30.12.1999,
n. 507 (pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 233/L alla G.U. n. 306 del
31.12.1999), in attuazione della legge delega n. 205/1998, ha trasformato
in illeciti amministrativi numerosi reati minori. Il provvedimento è
divenuto operativo il 15 gennaio 2000 (15 giorni dopo la pubblicazione in
G.U.), fatta eccezione per la parte riguardante l’emissione di assegni
senza autorizzazione e l’emissione di assegni senza provvista, che andrà a
pieno regime solo con l’approvazione di un regolamento ministeriale
(sentita la Banca d’Italia e il Garante per la protezione dei dati
personali) per il funzionamento dell’archivio informatico in cui verranno
inseriti i nominativi di coloro che staccano assegni senza copertura. Per
l’emanazione del regolamento ci sono 180 giorni di tempo dall’entrata in
vigore del decreto.
2. REQUISITI DI CARATTERE
PROFESSIONALE:
A) frequentare con esito positivo
uno specifico corso
professionale istituito o riconosciuto dalle Regioni. I
corsi professionali, previo riconoscimento delle regioni, sono organizzati
da:
- ENASARCO;
- CCIAA;
- altri enti pubblici o privati legalmente
riconosciuti, le cui finalità istituzionali prevedono anche la
formazione professionale;
- imprese o loro consorzi;
DURATA MINIMA DI FREQUENZA: 80 ore di insegnamento da
svolgersi al massimo in un trimestre. MATERIE OBBLIGATORIO DI
INSEGNAMENTO: nozioni di diritto commerciale, disciplina legislativa e
contrattuale dell’attività di agente e rappresentante, nozioni di
legislazione tributaria, organizzazione tecnica di vendita, tutela
previdenziale e assistenziale degli agenti e rappresentanti di
commercio. ESAME FINALE: viene sostenuto dinanzi ad un’apposita
Commissione. ovvero B) essere in possesso di
specifici titoli di
studio abilitanti, quali: 1. diploma di scuola secondaria di
secondo grado ad indirizzo commerciale - art. 5, punto 3, C.M. Ind. Comm.
Artig. 10.12.1985, n. 3092/c; C.M. Ind. Comm. Artig. 29.04.1986, n. 109 -
ottenuto presso:
- istituti tecnici commerciali, con le relative
specializzazioni: indirizzo amministrativo, indirizzo commerciale,
ragioniere, perito commerciale, programmatore, perito sezione commercio
con l’estero;
- istituti tecnici per periti aziendali e
corrispondenti in lingue estere;
- istituti tecnici per il turismo;
2. diplomi equipollenti rilasciati da istituti professionali
di stato per il commercio - C.M. Ind. Comm. Artig. 17.05.1991, n.
3243/c:
- diploma di maturità professionale:
- analista contabile;
- segretario di amministrazione;
- operatore commerciale;
- operatore commerciale dei prodotti
alimentari;
- tecnico delle attività alberghiere;
- operatore turistico;
- diploma di qualifica professionale:
- addetto alla contabilità d’azienda;
- addetto alla segreteria d’azienda;
- addetto alle aziende di spedizione trasporti;
- addetto alla conservazione dei prodotti
alimentari;
- addetto agli uffici turistici;
- addetto a segreteria e amministrazione
d’albergo;
3. tipi di laurea in materie giuridiche o commerciali:
- Economia e Commercio;
- Giurisprudenza;
- Scienze Politiche;
- Scienze Economico-marittime;
- Scienze Statistiche;
- Sociologia;
- Scienze Economiche;
- Scienze Economico-bancarie;
- Economia Politica;
- Economia Aziendale;
- Scienze Bancaria e Assicurative;
ovvero C) aver prestato in qualità di lavoratore
dipendente la
propria opera presso un’impresa per almeno 2 anni, anche se non
continuativi, negli ultimi 5:
- con qualifica di viaggiatore piazzista;
- con qualifica di dirigente o di dipendente qualificato con
appartenenza ai due livelli più elevati dei rispettivi contratti di
lavoro.
TERMINI DI ACCETTAZIONE O DINIEGO DELLA DOMANDA DI
ISCRIZIONE: va comunicata all’interessato entro 60 giorni dalla
presentazione della domanda. In caso di diniego il Presidente della
Commissione deve darne comunicazione all’interessato entro 15 giorni
successivi alla delibera.
RICORSO: in caso di non
accoglimento della domanda è possibile, da parte dell’interessato, fare
ricorso alla Commissione Centrale istituita presso il Ministero
dell’Industria del commercio e dell’artigianato entro 30 giorni dalla
notifica, dandone, peraltro, comunicazione anche alla locale Commissione a
ruolo. Se entro tale termine l’interessato non ha presentato ricorso, il
provvedimento di cancellazione diventa
definitivo.
TRASFERIMENTO DA UNA AD ALTRA SEDE DA PARTE
DELL’ISCRITTO A RUOLO: entro 90 giorni dal trasferimento di
residenza in un’altra provincia, l’agente o rappresentante deve richiedere
l’iscrizione presso la Camera di Commercio ubicata nella provincia della
sua nuova residenza.
CANCELLAZIONE DAL RUOLO: la
cancellazione dal ruolo agente e rappresentante di commercio avviene: -
per richiesta dell’interessato; - per interdizione o inabilitazione
legale; - per mancanza dei requisiti formali e professionali previsti
dall’art. 5 della L. 204/1985.
COSTO DI
ISCRIZIONE: € 31,00 per diritti di segreteria, da versare su
conto corrente postale intestato alla relativa Camera di Commercio e €
129,11 per le Tasse di Concessione Governativa.
DOCUMENTAZIONE DA
ALLEGARE ALLA DOMANDA - REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE (D.M.
21.08.1985): vanno allegati i seguenti documenti:
- certificato di residenza;
- certificato di cittadinanza per i cittadini
italiani e per quelli di uno degli stati membri della UE;
- titolo di scuola secondaria di primo grado o di grado superiore in
originale o in copia autenticata;
STRANIERI O CITTADINI DI STATI DELLA UE:
devono allegare l’originale o una copia autentica di un titolo di studio
che il Ministero della Pubblica Istruzione abbia riconosciuto equipollente
a quello richiesto dalla legge.
- ricevute dei pagamenti dei diritti;
- certificazione dei requisiti professionali richiesti quali:
- attestazione del superamento dell’esame dei
corsi professionali
- attestazione dello svolgimento dell’attività di viaggiatore
piazzista o di dipendente qualificato comprovata:
- dal libretto di lavoro,
- dalla dichiarazione sostitutiva, o atto notorio, resa
dall’aspirante all’iscrizione o dal datore di lavoro attestante il
periodo e le mansioni svolte con riferimento al livello di
inquadramento contrattuale;
oppure
- attestazione del titolo di studio abilitante:
- copia autentica in bollo di diploma di
scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo commerciale;
- copia autentica in bollo di diploma di laurea in materie
commerciali o giuridiche.
In alternativa il soggetto, con riferimento alla legge
Bassanini, può autocertificare quanto sopra
elencato.
REVISIONE DEL RUOLO: il ruolo è soggetto
a revisione ogni 5 anni (art. 5, L.
204/1985).
SANZIONI: è prevista la sanzione
amministrativa che va da Euro 516 a Euro 2064: - a carico del soggetto
che esercita abusivamente l’attività di agente; - a carico della ditta
mandante che stipula contratti di agenzia con soggetto non iscritto a
ruolo. La commissione provinciale vigila sull’osservanza delle
disposizioni ed è tenuta a denunciare all’autorità competente coloro che
esercitano la professione di agente o rappresentante senza la dovuta
iscrizione a ruolo.
Nonostante la Corte di
Giustizia Ue (sentenze 215/1998 e 456/2000) abbia negato la necessità di
iscrizione obbligatoria a un Ruolo per esercitare l’attività di agente di
commercio e nonostante una decisione, nello stesso senso, della Cassazione
(4817/1999), la Legge Italiana (204/1985) continua a imporre il requisito.
Senza l’iscrizione al Ruolo, le Camere di Commercio negano l’iscrizione al
Registro delle Imprese all’agente, anche in presenza di un regolare
contratto d’agenzia. Contro questa situazione, che pregiudica il corretto
gioco della concorrenza, l’Antitrust - in concomitanza con la discussione
della Comunitaria per il 2001 - si è rivolta con una segnalazione ai
presidenti delle Camere perché rimuovano la strozzatura. “Tale
regolamentazione - scrive tra l’altro l’Antitrust - risulta da tempo
superata dalla direttiva 86/653/Cee relativa al coordinamento dei diritti
degli stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti. Nella
direttiva l’esercizio dell’attività di agente commerciale indipendente non
è subordinato ad alcuna condizione: l’unica facoltà di deroga concessa
agli stati membri riguarda, ai sensi dell’articolo 13, la possibilità di
prevedere il requisito della forma scritta per la validità del contratto
di agenzia”.
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fonte quivenditori
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