Iscrizione al ruolo della CCIAA
      I criteri per l’iscrizione al Ruolo agenti e rappresentanti 
      di commercio, istituito presso ciascuna Camera di Commercio 
      Industria Artigianato e Agricoltura, sono stabiliti dalla legge 
      03.05.1985, n. 204 (G.U. n. 119 del 22.05.1985) concernente Disciplina dell’attività di 
      agente e rappresentante di commercio e il relativo Decreto 
      Ministeriale 21.08.1985 (G.U. n. 212 del 09.09.1985) Norme di attuazione della 
      Legge 03.05.1985, n. 204.
  La domanda di iscrizione va 
      presentata alla Commissione istituita presso la Camera di Commercio della 
      Provincia di residenza. Molte Camere di Commercio stanno recependo la 
      sentenza della Corte Europea la quale ha stabilito la libera circolazione, 
      per gli stati membri della Comunità Europea, degli agenti di commercio. 
      Pertanto può essere effettuata l'iscrizione direttamente al Registro 
      Imprese della CCIAA senza dover effettuare l'iscrizione al Ruolo Agenti. 
      (Informasi presso la propria CCIAA).
 
 
  
      
       
        
        
          | 
            SOGGETTI ABILITATI AD ESERCITARE L’ATTIVITÀ DI 
            AGENZIA COMMERCIALE (persone fisiche/società) | 
          
            SOGGETTI NON ABILITATI AD ESERCITARE L’ATTIVITÀ DI 
            AGENZIA COMMERCIALE (persone 
fisiche/società) |  
        
          | 
             agente di commercio  | 
          
             mediatore  |  
        
          | 
             rappresentante di commercio  | 
          
             procacciatore di affari  |  
        
          | 
             subagente  | 
          
             commissionario  |  
        
          | 
             agente per la tentata vendita  | 
          
             dipendente  |  
        
          | 
             agente con deposito  | 
          
             agente di assicurazione  |  
        
          | 
             agente che commercia anche in proprio  | 
          
             agente immobiliare  |  
        
          | 
             agente che vende a privati consumatori che 
            acquistano per uso proprio  | 
          
             agenzia di viaggi e turismo  |  
        
          | 
                | 
          
             raccomandatario 
marittimo  |   
       
      REQUISITI 
      PER ISCRIVERSI - ART. 5, L. 204/1985: il soggetto deve essere 
      in possesso dei seguenti requisiti:
  
      
  
      1. REQUISITI DI CARATTERE 
      FORMALE: 
      
      
        - essere cittadino italiano o cittadino di uno 
        degli stati membri della comunità europea ovvero straniero residente nel 
        territorio della repubblica italiana; 
        
 - godere dell’esercizio dei diritti civili; 
        
 - non svolgere:
        
          - attività in qualità di dipendente presso: 
          persone o associazioni o enti pubblici o privati; 
          
 - attività per la quale è prescritta obbligatoriamente l’iscrizione 
          nei ruoli dei mediatori;
  
         - aver assolto la scuola dell’obbligo conseguendo 
        il relativo titolo; 
        
 - non essere interdetto o inabilitato, né 
        fallito; 
        
 - non essere condannato (con sentenza passata in giudicato):
        
          - per delitti contro:
          
            - la pubblica amministrazione; 
            
 - l’amministrazione della giustizia; 
            
 - la fede e l’economia pubblica; 
            
 - l’industria e il commercio;
  
           - per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, 
          truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto 
          non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non 
          inferiore nel minimo a 2 anni e nel massimo a 5 anni, salvo che non 
          sia intervenuta la riabilitazione.
 N.B.: qualora ci sia stata 
          sospensione condizionale della pena, permane il diritto all’iscrizione 
          a ruolo o la non cancellazione dal ruolo stesso.     
       DEPENALIZZAZIONE DEI REATI MINORI: il D.Lgs. 30.12.1999, 
      n. 507 (pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 233/L alla G.U. n. 306 del 
      31.12.1999), in attuazione della legge delega n. 205/1998, ha trasformato 
      in illeciti amministrativi numerosi reati minori. Il provvedimento è 
      divenuto operativo il 15 gennaio 2000 (15 giorni dopo la pubblicazione in 
      G.U.), fatta eccezione per la parte riguardante l’emissione di assegni 
      senza autorizzazione e l’emissione di assegni senza provvista, che andrà a 
      pieno regime solo con l’approvazione di un regolamento ministeriale 
      (sentita la Banca d’Italia e il Garante per la protezione dei dati 
      personali) per il funzionamento dell’archivio informatico in cui verranno 
      inseriti i nominativi di coloro che staccano assegni senza copertura. Per 
      l’emanazione del regolamento ci sono 180 giorni di tempo dall’entrata in 
      vigore del decreto.
  2. REQUISITI DI CARATTERE 
      PROFESSIONALE:
  A) frequentare con esito positivo 
      uno specifico corso 
      professionale istituito o riconosciuto dalle Regioni. I 
      corsi professionali, previo riconoscimento delle regioni, sono organizzati 
      da: 
      
      
        - ENASARCO; 
        
 - CCIAA; 
        
 - altri enti pubblici o privati legalmente 
        riconosciuti, le cui finalità istituzionali prevedono anche la 
        formazione professionale; 
        
 - imprese o loro consorzi;
   
      DURATA MINIMA DI FREQUENZA: 80 ore di insegnamento da 
      svolgersi al massimo in un trimestre. MATERIE OBBLIGATORIO DI 
      INSEGNAMENTO: nozioni di diritto commerciale, disciplina legislativa e 
      contrattuale dell’attività di agente e rappresentante, nozioni di 
      legislazione tributaria, organizzazione tecnica di vendita, tutela 
      previdenziale e assistenziale degli agenti e rappresentanti di 
      commercio. ESAME FINALE: viene sostenuto dinanzi ad un’apposita 
      Commissione. ovvero B) essere in possesso di 
      specifici titoli di 
      studio abilitanti, quali: 1. diploma di scuola secondaria di 
      secondo grado ad indirizzo commerciale - art. 5, punto 3, C.M. Ind. Comm. 
      Artig. 10.12.1985, n. 3092/c; C.M. Ind. Comm. Artig. 29.04.1986, n. 109 - 
      ottenuto presso: 
      
      
        - istituti tecnici commerciali, con le relative 
        specializzazioni: indirizzo amministrativo, indirizzo commerciale, 
        ragioniere, perito commerciale, programmatore, perito sezione commercio 
        con l’estero; 
        
 - istituti tecnici per periti aziendali e 
        corrispondenti in lingue estere; 
        
 - istituti tecnici per il turismo;
   
      2. diplomi equipollenti rilasciati da istituti professionali 
      di stato per il commercio - C.M. Ind. Comm. Artig. 17.05.1991, n. 
      3243/c: 
      
      
        - diploma di maturità professionale:
        
          - analista contabile; 
          
 - segretario di amministrazione; 
          
 - operatore commerciale; 
          
 - operatore commerciale dei prodotti 
          alimentari; 
          
 - tecnico delle attività alberghiere; 
          
 - operatore turistico;
  
         - diploma di qualifica professionale:
        
          - addetto alla contabilità d’azienda; 
          
 - addetto alla segreteria d’azienda; 
          
 - addetto alle aziende di spedizione trasporti; 
          
 - addetto alla conservazione dei prodotti 
          alimentari; 
          
 - addetto agli uffici turistici; 
          
 - addetto a segreteria e amministrazione 
      d’albergo;
     
      3. tipi di laurea in materie giuridiche o commerciali: 
      
      
        - Economia e Commercio; 
        
 - Giurisprudenza; 
        
 - Scienze Politiche; 
        
 - Scienze Economico-marittime; 
        
 - Scienze Statistiche; 
        
 - Sociologia; 
        
 - Scienze Economiche; 
        
 - Scienze Economico-bancarie; 
        
 - Economia Politica; 
        
 - Economia Aziendale; 
        
 - Scienze Bancaria e Assicurative;
   
       ovvero C) aver prestato in qualità di lavoratore 
      dipendente la 
      propria opera presso un’impresa per almeno 2 anni, anche se non 
      continuativi, negli ultimi 5: 
      
      
        - con qualifica di viaggiatore piazzista; 
        
 - con qualifica di dirigente o di dipendente qualificato con 
        appartenenza ai due livelli più elevati dei rispettivi contratti di 
        lavoro.
   
        
      TERMINI DI ACCETTAZIONE O DINIEGO DELLA DOMANDA DI 
      ISCRIZIONE: va comunicata all’interessato entro 60 giorni dalla 
      presentazione della domanda. In caso di diniego il Presidente della 
      Commissione deve darne comunicazione all’interessato entro 15 giorni 
      successivi alla delibera.
  RICORSO: in caso di non 
      accoglimento della domanda è possibile, da parte dell’interessato, fare 
      ricorso alla Commissione Centrale istituita presso il Ministero 
      dell’Industria del commercio e dell’artigianato entro 30 giorni dalla 
      notifica, dandone, peraltro, comunicazione anche alla locale Commissione a 
      ruolo. Se entro tale termine l’interessato non ha presentato ricorso, il 
      provvedimento di cancellazione diventa 
      definitivo.
  TRASFERIMENTO DA UNA AD ALTRA SEDE DA PARTE 
      DELL’ISCRITTO A RUOLO: entro 90 giorni dal trasferimento di 
      residenza in un’altra provincia, l’agente o rappresentante deve richiedere 
      l’iscrizione presso la Camera di Commercio ubicata nella provincia della 
      sua nuova residenza.
  CANCELLAZIONE DAL RUOLO: la 
      cancellazione dal ruolo agente e rappresentante di commercio avviene: - 
      per richiesta dell’interessato; - per interdizione o inabilitazione 
      legale; - per mancanza dei requisiti formali e professionali previsti 
      dall’art. 5 della L. 204/1985.
  COSTO DI 
      ISCRIZIONE: € 31,00 per diritti di segreteria, da versare su 
      conto corrente postale intestato alla relativa Camera di Commercio e € 
      129,11 per le Tasse di Concessione Governativa. 
  DOCUMENTAZIONE DA 
      ALLEGARE ALLA DOMANDA - REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE (D.M. 
      21.08.1985): vanno allegati i seguenti documenti: 
      
      
        - certificato di residenza; 
        
 - certificato di cittadinanza per i cittadini 
        italiani e per quelli di uno degli stati membri della UE; 
        
 - titolo di scuola secondaria di primo grado o di grado superiore in 
        originale o in copia autenticata;
   
      STRANIERI O CITTADINI DI STATI DELLA UE: 
      devono allegare l’originale o una copia autentica di un titolo di studio 
      che il Ministero della Pubblica Istruzione abbia riconosciuto equipollente 
      a quello richiesto dalla legge. 
      
      
        - ricevute dei pagamenti dei diritti; 
        
 - certificazione dei requisiti professionali richiesti quali:
        
          - attestazione del superamento dell’esame dei 
          corsi professionali 
          
 - attestazione dello svolgimento dell’attività di viaggiatore 
          piazzista o di dipendente qualificato comprovata:
          
            - dal libretto di lavoro, 
            
 - dalla dichiarazione sostitutiva, o atto notorio, resa 
            dall’aspirante all’iscrizione o dal datore di lavoro attestante il 
            periodo e le mansioni svolte con riferimento al livello di 
            inquadramento contrattuale;
  oppure  
           - attestazione del titolo di studio abilitante:
          
            - copia autentica in bollo di diploma di 
            scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo commerciale; 
            
 - copia autentica in bollo di diploma di laurea in materie 
            commerciali o giuridiche.
       
      In alternativa il soggetto, con riferimento alla legge 
      Bassanini, può autocertificare quanto sopra 
      elencato.
  REVISIONE DEL RUOLO: il ruolo è soggetto 
      a revisione ogni 5 anni (art. 5, L. 
      204/1985).
  SANZIONI: è prevista la sanzione 
      amministrativa che va da Euro 516 a Euro 2064: - a carico del soggetto 
      che esercita abusivamente l’attività di agente; - a carico della ditta 
      mandante che stipula contratti di agenzia con soggetto non iscritto a 
      ruolo. La commissione provinciale vigila sull’osservanza delle 
      disposizioni ed è tenuta a denunciare all’autorità competente coloro che 
      esercitano la professione di agente o rappresentante senza la dovuta 
      iscrizione a ruolo. 
  Nonostante la Corte di 
      Giustizia Ue (sentenze 215/1998 e 456/2000) abbia negato la necessità di 
      iscrizione obbligatoria a un Ruolo per esercitare l’attività di agente di 
      commercio e nonostante una decisione, nello stesso senso, della Cassazione 
      (4817/1999), la Legge Italiana (204/1985) continua a imporre il requisito. 
      Senza l’iscrizione al Ruolo, le Camere di Commercio negano l’iscrizione al 
      Registro delle Imprese all’agente, anche in presenza di un regolare 
      contratto d’agenzia. Contro questa situazione, che pregiudica il corretto 
      gioco della concorrenza, l’Antitrust - in concomitanza con la discussione 
      della Comunitaria per il 2001 - si è rivolta con una segnalazione ai 
      presidenti delle Camere perché rimuovano la strozzatura. “Tale 
      regolamentazione - scrive tra l’altro l’Antitrust - risulta da tempo 
      superata dalla direttiva 86/653/Cee relativa al coordinamento dei diritti 
      degli stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti. Nella 
      direttiva l’esercizio dell’attività di agente commerciale indipendente non 
      è subordinato ad alcuna condizione: l’unica facoltà di deroga concessa 
      agli stati membri riguarda, ai sensi dell’articolo 13, la possibilità di 
      prevedere il requisito della forma scritta per la validità del contratto 
      di agenzia”. 
      
      << Normativa 
      agenti 
      fonte quivenditori 
     |